Calcolo IRPEF
Calcola l’IRPEF 2026 sul tuo reddito con gli scaglioni in vigore, le detrazioni per lavoro o pensione, le due addizionali locali e i bonus in busta paga, riga per riga.

Inserisci il reddito IMPONIBILE dell'anno, quello che trovi nella tua Certificazione Unica: per un dipendente è il lordo in busta paga già al netto dei contributi INPS a tuo carico, non lo stipendio lordo del contratto. Gli oneri deducibili sono quelli dell'articolo 10 del TUIR (per esempio i versamenti alla previdenza complementare): riducono la base su cui si calcolano gli scaglioni, ma non il reddito complessivo da cui dipendono le detrazioni.
Sul tuo imponibile l'imposta lorda è 7100,00 €; le detrazioni valgono 2801,19 € e portano l'IRPEF netta a 4298,81 €. Con le addizionali e i due bonus in busta paga il prelievo effettivo è il 16,36% del reddito, mentre l'aliquota marginale, quella che si applica al prossimo euro che guadagni, è il 33%: sono due numeri diversi e il secondo non dice quanto paghi.
Gli scaglioni applicati al tuo imponibile
| Scaglione | Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| da 0 € a 28.000 € | 23% | 28.000,00 € | 6440,00 € |
| da 28.000 € a 50.000 € | 33% | 2000,00 € | 660,00 € |
Come si arriva al risultato
| Reddito complessivo (art. 8 TUIR) | 30.000,00 € |
| Imponibile su cui si applicano gli scaglioni | 30.000,00 € |
| Imposta lorda (art. 11 TUIR) | 7100,00 € |
| Detrazione per il tipo di reddito (art. 13 TUIR) | −1801,19 € |
| Ulteriore detrazione (L. 207/2024, art. 1, c. 6) | −1000,00 € |
| IRPEF netta | 4298,81 € |
| Addizionale regionale (1,23%) | 369,00 € |
| Addizionale comunale (0,8%) | 240,00 € |
| Imposte totali | 4907,81 € |
| Trattamento integrativo (DL 3/2020) | +0,00 € |
| Somma in busta paga (L. 207/2024, art. 1, c. 4) | +0,00 € |
| Prelievo netto (imposte meno i due bonus) | 4907,81 € |
Le aliquote delle addizionali le fissano la tua regione e il tuo comune, quindi vanno cercate: i valori proposti qui sono solo un punto di partenza plausibile. Le trovi nelle tabelle del Dipartimento delle Finanze, e il tuo comune può anche aver deliberato una soglia di esenzione.
Il calcolo copre un anno intero e un solo reddito, e si ferma alle detrazioni che dipendono dall'importo: non comprende le detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR) né gli oneri detraibili al 19% (spese mediche, mutuo, istruzione), che dipendono dalle tue ricevute. Le somme sono al centesimo come in busta paga; la dichiarazione arrotonda all'unità di euro.
Questo calcolatore fornisce una stima a scopo educativo e non costituisce consulenza fiscale o finanziaria. Per la tua situazione specifica verifica con l'Agenzia delle Entrate o con un commercialista.
Gli scaglioni 2026: 23, 33 e 43 per cento
L’articolo 11, comma 1 del TUIR dice che «l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili» tre aliquote per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% oltre 28.000 e fino a 50.000, 43% oltre 50.000. Il 33% è nuovo: fino al 2025 quello scaglione era al 35% e la legge 199/2025, all’articolo 1, comma 3, ha sostituito «35 per cento» con «33 per cento». Attenzione a dove leggi la tabella: la pagina «Aliquote e calcolo dell’Irpef» dell’Agenzia delle Entrate stampa ancora il 35% e un importo cumulato di 14.140 euro a 50.000 euro di reddito. Con le aliquote in vigore nel 2026 quell’importo è 13.700 euro: chi prende la tabella alla lettera sovrastima l’imposta di ogni reddito sopra i 28.000 euro.
Per scaglioni significa a fette, non tutto alla stessa aliquota
Superare i 28.000 euro non fa tassare tutto il reddito al 33%: il 33% si applica solo alla parte che sta sopra i 28.000 euro. Con 30.000 euro di imponibile paghi 23% su 28.000 (6.440 euro) e 33% sui 2.000 euro successivi (660 euro), per un totale di 7.100 euro di imposta lorda. Un euro in più a cavallo della soglia costa dieci centesimi in più, non duemilaottocento euro. La tabella degli scaglioni che vedi nel risultato mostra esattamente questa divisione, fetta per fetta.
Le detrazioni: tre tabelle diverse, non una
L’articolo 13 del TUIR sottrae dall’imposta lorda una detrazione che dipende dal TIPO di reddito, e le tabelle sono tre. Il lavoro dipendente (comma 1) parte da 1.955 euro, la pensione (comma 3) da 1.955 euro ma su una soglia più bassa, gli altri redditi (comma 5) da 1.265 euro. A 30.000 euro di reddito la differenza è enorme: 1.801,19 euro per un dipendente, 636,30 euro per un pensionato, 454,50 euro per un lavoratore autonomo. Stesso reddito, stessa imposta lorda, e 1.164,89 euro di imposta in più per il pensionato solo per via della tabella. Ecco perché la prima cosa che ti chiede il calcolatore è il tipo di reddito.
Lo scalino dei 15.000 euro, che quasi nessuno racconta
La detrazione per lavoro dipendente è di 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito complessivo. Da 15.000,01 euro cambia formula: «1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro». In cima a quella fascia il prodotto è quasi tutto il 1.190, quindi la detrazione diventa 3.099,88 euro: un centesimo di reddito in più e la detrazione sale di 1.144,88 euro. Non è un errore nostro né della legge: la curva non è continua, e resta sopra i 1.955 euro fino a circa 27.508 euro di reddito, non «fino a circa 21.000 euro» come si legge in diverse guide. La tabella della pensione, al comma 3, si comporta in modo opposto: a 8.500 euro la seconda formula dà 700 + 1.255 = 1.955 euro, esattamente la stessa cifra, quindi là il raccordo è liscio.
Perché lo scalino non è un regalo: il trattamento integrativo si spegne
Nello stesso punto in cui la detrazione sale di 1.144,88 euro, il trattamento integrativo da 1.200 euro del decreto-legge 3/2020 si spegne, perché la sua prima fascia si chiude a 15.000 euro di reddito complessivo. E la somma in busta paga della legge 207/2024 scende dal 5,3% al 4,8% del reddito. Sommando i quattro strati, un dipendente senza altre detrazioni che passa da 15.000 a 15.001 euro di reddito si ritrova 130,30 euro di prelievo in più: guadagna un euro e ne perde centoventinove. Nessuna tabella di aliquote può mostrarlo, perché il risultato dipende da quattro norme diverse che si incontrano sullo stesso euro. Sopra i 15.000 euro, fino a 28.000, una parte di trattamento integrativo può comunque spettare in funzione delle tue spese detraibili: il calcolatore lo dice invece di mettere uno zero.
I 75 euro che valgono 1.200 euro
Il trattamento integrativo spetta quando l’imposta lorda è «di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1… diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno». Quei 75 euro non sono un dettaglio contabile. La legge 207/2024, al comma 2 dello stesso articolo, aveva alzato la detrazione da 1.880 a 1.955 euro: un aumento che, da solo, avrebbe fatto fallire la verifica di capienza a tutti i redditi compresi fra le due cifre, togliendo 1.200 euro per effetto di uno sconto fiscale. Il comma 3 sottrae dal confronto esattamente quell’aumento. In pratica il trattamento integrativo comincia a 8.173,91 euro di reddito invece che a 8.500: in quella fascia di 326 euro ci sono 1.200 euro che dipendono interamente dai 75.
Le addizionali sono un interruttore, non una percentuale
Sopra l’IRPEF ci sono due imposte locali: l’addizionale regionale (articolo 50 del decreto legislativo 446/1997) e quella comunale (articolo 1 del decreto legislativo 360/1998). Le aliquote le decidono la tua regione e il tuo comune, quindi il calcolatore te le chiede. La parte che conta è la condizione: l’addizionale comunale «è determinata applicando al reddito complessivo… ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche», tenendo conto delle detrazioni. È tutto o niente. Con 8.500 euro di stipendio l’IRPEF netta è zero e non paghi nessuna addizionale; con 8.501 euro l’IRPEF netta è 23 centesimi e le addizionali tornano per intero, 172,57 euro con aliquote dell’1,23% e dello 0,8%. Un centesimo di imposta ne attiva centosettantadue euro.
Reddito complessivo e imponibile non sono lo stesso numero
Gli oneri deducibili dell’articolo 10 del TUIR, per esempio i versamenti a un fondo pensione, si sottraggono dal reddito complessivo per ottenere la base su cui si applicano gli scaglioni. Ma le detrazioni dell’articolo 13 e i due benefici della legge 207/2024 restano agganciati al reddito COMPLESSIVO, non all’imponibile. Con 30.000 euro di reddito e 3.000 euro di oneri deducibili, gli scaglioni vedono 27.000 euro (e l’aliquota marginale torna al 23%), mentre la detrazione resta quella dei 30.000 euro: 1.801,19 euro. Applicare gli oneri anche alle detrazioni, che è la scorciatoia naturale, darebbe 1.975 euro e 173,81 euro di imposta in meno del dovuto.
Una detrazione non diventa mai un rimborso
L’articolo 11, comma 3 del TUIR è esplicito: «l’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni». Fino alla concorrenza: se le detrazioni valgono più dell’imposta, la differenza si perde. Con 8.000 euro di stipendio l’imposta lorda è 1.840 euro e la detrazione 1.955: 115 euro di detrazione non trovano imposta da abbattere e svaniscono, l’IRPEF si ferma a zero e non diventa un credito. I due bonus in busta paga, invece, sono trasferimenti e non detrazioni: si incassano anche quando l’imposta è già a zero, e per questo stanno su righe separate del risultato.
Aliquota marginale e aliquota effettiva: due numeri diversi
L’aliquota marginale è quella dello scaglione in cui cade l’ultimo euro che guadagni; l’aliquota effettiva è quanto paghi davvero diviso quanto guadagni. Con 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e aliquote locali dell’1,23% e dello 0,8%, la marginale è il 33% e l’effettiva il 16,36%: meno della metà. Quando si dice «sono nel 33 per cento» si sta citando la prima e intendendo la seconda. Il calcolatore mostra entrambe, perché servono a cose diverse: la marginale per decidere se vale la pena di un lavoro in più, l’effettiva per sapere cosa resta.
Dal 2027 cambiano i numeri degli articoli, non le regole
Il decreto legislativo 117 del 19 giugno 2026 ha approvato un nuovo testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026 ma applicabile dal 1º gennaio 2027, quando gli articoli da 1 a 191 del vecchio TUIR saranno abrogati. È un riordino, non una riforma: le aliquote e le detrazioni restano, cambia la numerazione, e gli articoli passano da 191 a 377. Per l’anno d’imposta 2026, quello che stai calcolando qui, vale ancora il DPR 917/1986, ed è a quello che rimandano tutte le fonti in fondo alla pagina.
Esempio pratico
Prendi 30.000 euro di reddito imponibile da lavoro dipendente, con addizionale regionale all’1,23% e comunale allo 0,8%. L’imposta lorda è 7.100 euro: 6.440 euro di 23% sui primi 28.000 e 660 euro di 33% sui 2.000 successivi. La detrazione dell’articolo 13 vale 1.801,19 euro e l’ulteriore detrazione della legge 207/2024 altri 1.000 euro, perché il reddito sta fra 20.000 e 32.000 euro: l’IRPEF netta scende a 4.298,81 euro. Si aggiungono 369 euro di addizionale regionale e 240 di comunale, per 4.907,81 euro di imposte totali. Nessun bonus in busta paga, perché sopra i 20.000 euro non spettano. Il prelievo effettivo è il 16,36% del reddito, con un’aliquota marginale del 33%, e restano 25.092,19 euro. Lo stesso reddito come pensione pagherebbe 7.072,70 euro, cioè 2.164,89 euro in più, perché la tabella del comma 3 dà solo 636,30 euro di detrazione e l’ulteriore detrazione ai pensionati non spetta.
Domande frequenti
Quali sono gli scaglioni e le aliquote IRPEF 2026?
Come si calcola l’IRPEF, passo per passo?
Quanto si paga di IRPEF su 30.000 euro?
Perché l’Agenzia delle Entrate scrive ancora 35 per cento?
Perché chi guadagna 15.001 euro ha una detrazione molto più alta di chi guadagna 15.000?
Un pensionato riceve il bonus in busta paga?
Fino a quale reddito non si paga IRPEF?
Le addizionali regionale e comunale si pagano sempre?
Perché il calcolatore chiede il reddito imponibile e non lo stipendio lordo?
Cambia qualcosa con il nuovo testo unico del 2026?
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Fonti
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 11: determinazione dell’imposta (testo in vigore dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026) · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 13: altre detrazioni (commi 1, 1.1, 3, 3-bis, 5, 5-ter e 6) · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, comma 3: la seconda aliquota passa dal 35% al 33% · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1, commi da 3 a 7: la somma in busta paga e l’ulteriore detrazione · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, art. 1: trattamento integrativo di 1.200 euro e verifica di capienza · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1, comma 4: addizionale comunale, base di calcolo e condizione di dovutezza · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50: addizionale regionale all’IRPEF · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
- Aliquote e calcolo dell’Irpef: la pagina dell’amministrazione che applica l’imposta · Agenzia delle Entrate · consultato 9 ott 2026
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle imposte sui redditi): in vigore dal 4 luglio 2026, si applica dal 1º gennaio 2027 · Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · consultato 9 ott 2026
Autore: Thorben Rasmus Idel · Revisionato da: Nahar Geva · Ultima revisione: